Sez. 3, Sentenza n. 5127 del 12/03/2004 (Rv. 571070 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO | Differenze con l'ipotesi di cui all'art. 1227, secondo comma, cod. civ. , disciplinante il solo aggravamento del danno causato dalla parte lesa - Conseguenze processuali - Fattispecie in tema di danni subiti da un professionista nell'esercizio della sua attività professionale.
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO
In tema di risarcimento del danno, l'ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso (art. 1227 comma primo cod. civ.) va distinta, anche sul piano processuale, da quella (disciplinata dal secondo comma del medesimo articolo) che prevede il verificarsi del (solo) aggravamento del danno, prodotto dal comportamento dello stesso danneggiato che non abbia, peraltro, contribuito in alcun modo alla sua causazione, ciò in quanto, nel primo caso, il giudice deve proporsi d'ufficio l'indagine in ordine al concorso di colpa del danneggiato (sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente, sul piano causale, di quegli), mentre la seconda situazione costituisce oggetto di eccezione in senso stretto (in quanto il dedotto comportamento del creditore costituisce un autonomo dovere giuridico, posto a suo carico dalla legge quale espressione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede). (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto esente da vizi la sentenza di merito che aveva valutato l'apporto causale della condotta del danneggiato nel verificarsi del danno, pur in assenza di una specifica eccezione sul punto, concludendo che il danno stesso, consistente nelle conseguenze della caduta da un tetto a carico di un professionista che vi si era recato su incarico della proprietà per constatare la presenza di infiltrazioni, era stato causato dal contegno colposamente imprudente del danneggiato).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)