Sez. L, Sentenza n. 12352 del 22/08/2003 (Rv. 566169 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO | Differenze con l'ipotesi di cui all'art. 1227 comma secondo cod. civ. - Conseguenze processuali - Contestazione in toto, da parte del convenuto, della propria responsabilità in ordine alla causazione del danno - Accertamento d'ufficio in ordine al concorso di colpa del danneggiato - Necessità - Fattispecie in materia di risarcimento del danno per licenziamento nullo.
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO
In tema di risarcimento del danno, l'ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso (primo comma dell'art. 1227 cod. civ.) va distinta da quella (disciplinata dal secondo comma del medesimo articolo) riferibile ad un contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto un aggravamento del danno, senza contribuire alla causazione; solo la seconda di tali situazioni costituisce oggetto di una eccezione in senso proprio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 112 cod. proc. civ., mentre, ove il convenuto si sia limitato a contestare in toto la propria responsabilità, il giudice deve valutare d'ufficio il possibile concorso di colpa del danneggiato. Ne consegue che qualora si protragga per anni lo stato di disoccupazione del lavoratore il cui licenziamento sia dichiarato nullo, il giudice di merito, a fronte di una recisa contestazione da parte del datore di lavoro di una piena responsabilità nella causazione del danno, deve effettuare d'ufficio l'indagine sull'eventuale concorso del danneggiato che, non avendo ricercato con l'ordinaria diligenza altra occupazione, abbia posto in essere un comportamento colposo idoneo a determinare almeno in parte l'entità del danno.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)