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Sez. 3, Sentenza n. 16588 del 05/08/2005 (Rv. 584735 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO | Differenze con l'ipotesi di cui all'art. 1227, secondo comma, cod. civ. - Conseguenze processuali - Fattispecie in tema di giudizio di rinvio.
Stato
decisa il 2005-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584735-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO

In tema di risarcimento del danno, l'ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso (art. 1227 comma primo cod. civ.) va distinta da quella disciplinata dal secondo comma del medesimo art., che prevede un comportamento dello stesso danneggiato, successivo all'evento e che abbia prodotto un aggravamento del danno, inserendosi, in via esclusiva, nello sviluppo delle conseguenze, ovvero che non abbia contribuito a ridurne l'entità. Ne consegue che qualora la sentenza impugnata sia stata cassata e rinviata al giudice d'appello per una nuova valutazione dei medesimi fatti nell'ambito della disciplina di cui al secondo comma, cioè al fine di determinare il risarcimento spettante al danneggiato in proporzione al concorso causale del suo comportamento, il giudice del rinvio non può attribuire al danneggiato la responsabilità esclusiva dell'evento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)