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Sez. 5, Sentenza n. 23136 del 11/10/2013 (Rv. 628791 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE | Agevolazioni tributarie ex art. 8 della legge n. 388 del 2000 - Nuovi investimenti in aree svantaggiate - Requisiti - Realizzazione su suolo o bene altrui - Autonomia funzionale del nuovo bene strumentale - Necessità - Nozione.
Stato
decisa il 2013-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628791-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE

In tema di agevolazioni fiscali per investimenti produttivi in aree svantaggiate ai sensi dell'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è necessario che le relative spese siano riferite a beni strumentali nuovi, fiscalmente ammortizzabili tra gli immobilizzi materiali ai sensi degli artt. 67 e 68 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ("ratione temporis" vigente) e, ove insistenti su suolo altrui, funzionalmente autonomi rispetto all'immobile del terzo su cui sono realizzati. Ne consegue che, ove si tratti di spese incrementative riferite a beni detenuti a titolo diverso dalla proprietà, pur non essendo la circostanza di per sé sola sufficiente ad escludere l'agevolazione, è decisivo che il bene, per la sua autonomia, sia idoneo ad essere rimosso ed utilizzato separatamente dall'investitore al termine della locazione o comodato del bene altrui cui accede.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 8, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 68, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 74, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)