Sez. 5, Sentenza n. 5353 del 07/03/2014 (Rv. 630586 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE | Nuovi investimenti in aree territoriali svantaggiate - Credito di imposta ex art. 8 della legge n. 388 del 2000 - Nuovi investimenti su beni strumentali - Acquisto di beni costituenti arredamento - Riconoscimento del beneficio - Limiti - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE
In materia di agevolazioni fiscali per investimenti in aree svantaggiate, l'acquisto di beni costituenti "arredamento" consente di fruire del credito di imposta di cui all'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, soltanto qualora, alla stregua della definizione di "nuovi investimenti" desumibile dal secondo comma della citata norma, tale acquisto risulti strumentale all'esercizio dell'attività specificamente svolta dal contribuente e non riguardi "mobili e macchine ordinarie di ufficio". (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha negato ad una società esercente attività di elaborazione elettronica di dati la possibilità di avvalersi del suddetto beneficio relativamente all'acquisto di arredi ed attrezzature, di cui non era stata provata, o almeno dedotta, la specifica strumentalità alla sua attività e la loro non riconducibilità alla categoria dei mobili e macchine ordinarie di ufficio).
Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 8 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)