Sez. L, Sentenza n. 10921 del 19/12/1994 (Rv. 489299 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO | Adesione alle conclusioni del consulente d'ufficio - Contrarie argomentazioni e documentazione svolte o prodotte successivamente al disposto della consulenza - Ragioni della loro infondatezza - Obbligo di motivazione del giudice del merito - Sussistenza.
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO
Il giudice di merito, qualora ritenga di uniformarsi alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ha l'obbligo di esaminare le contrarie argomentazioni e la documentazione medica di parte soltanto se esse siano svolte o prodotte in un momento successivo al deposito della consulenza tecnica e costituiscano quindi specifici rilievi all'operato dell'ausiliare del giudice. In tal caso, infatti, poiché le contestazioni e la documentazione suddette non hanno potuto essere esaminate dal consulente, spetta al giudice di merito esporre, almeno succintamente, le ragioni della loro infondatezza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)