Sez. 3, Sentenza n. 1228 del 03/03/1981 (Rv. 411806 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - DISSENSO DEL GIUDICE DALLE CENSURE MOSSE DALLA PARTE ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - DISSENSO DEL GIUDICE DALLE CENSURE MOSSE DALLA PARTE ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
Qualora la parte interessata abbia mosso all'operato del consulente tecnico d'ufficio specifici rilievi critici che, concernendo punti essenziali della consulenza, potrebbero portare - se fondati - a conclusioni diverse da quelle formulate dal CTU, il giudice ha l'Obbligo di prenderli in considerazione e di esporre le ragioni per le quali reputa di doverli disattendere. (Conf 1932/79, mass n 398330; (Conf 2816/76, mass n 381561).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)