Sez. 2, Sentenza n. 2900 del 25/03/1987 (Rv. 452016 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - DISSENSO DEL GIUDICE DALLE CENSURE MOSSE DALLA PARTE ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - DISSENSO DEL GIUDICE DALLE CENSURE MOSSE DALLA PARTE ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
Allorquando vengano avanzati specifici rilievi all'operato del consulente tecnico d'ufficio in un momento successivo al deposito della relativa relazione, il giudice del merito, se ritiene di doversi uniformare al parere peritale, ha l'Obbligo di prendere in esame tali contrarie argomentazioni - che non hanno potuto, ovviamente, ricevere risposta dal consulente - e di esporre le ragioni per le quali le giudica infondate. (Conf 2396/83, mass n 427247; (Conf 1228/81, mass n 411806).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)