Sez. 3, Sentenza n. 1565 del 20/02/1997 (Rv. 502574 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA DETERMINAZIONE, ALL'AGGIORNAMENTO ED ALL'ADEGUAMENTO DEL CANONE - TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE - IN GENERE | Tentativo obbligatorio di conciliazione - In genere - Domanda di conciliazione - Proposizione nel termine di sei mesi dal rilascio dell'immobile locato - Proposizione oltre tale termine della domanda di determinazione del canone legale e di ripetizione delle somme non dovute - Decadenza ex art. 79 della legge 392 del 1978 - Esclusione.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA DETERMINAZIONE, ALL'AGGIORNAMENTO ED ALL'ADEGUAMENTO DEL CANONE - TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE - IN GENERE
In tema di locazioni di immobili urbani, qualora nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile il conduttore proponga istanza per il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 44 legge n. 392 del 1978, non si verifica la decadenza prevista dall'art. 79 comma secondo, della legge medesima, ancorché la domanda di determinazione del canone e quella di ripetizione delle somme non dovute vengano promosse successivamente allo spirare del termine predetto, costituendo la domanda di conciliazione componente essenziale dell'unitario processo di accertamento del canone e di ripetizione dell'indebito, che deve quindi ritenersi iniziato con la domanda di conciliazione.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 44 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)