Sez. 3, Sentenza n. 9473 del 26/09/1997 (Rv. 508307 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA DETERMINAZIONE, ALL'AGGIORNAMENTO ED ALL'ADEGUAMENTO DEL CANONE - TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE - IN GENERE | Istanza di conciliazione - Proposizione entro sei mesi dalla riconsegna dell'immobile - Proposizione, dopo lo spirare di tale termine, della domanda di determinazione del canone e di ripetizione delle somme eccedenti la misura legale - Decadenza ex art. 79, legge 392 del 1978 - Esclusione - Ragioni.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA DETERMINAZIONE, ALL'AGGIORNAMENTO ED ALL'ADEGUAMENTO DEL CANONE - TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE - IN GENERE
Il conduttore che entro sei mesi dalla riconsegna di immobile adibito ad abitazione, propone istanza per il tentativo obbligatorio di conciliazione (art. 44 legge 27 luglio 1978 n. 392), non decade dal diritto di chiedere la determinazione e la ripetizione dei canoni eccedenti la misura legale (artt. 45 e 79, secondo comma, stessa legge), pur se la domanda giudiziaria è successiva allo spirare di detto termine, perché l'introduzione della necessaria fase conciliativa (art. 43, stessa legge) appartiene ad un'unitaria fattispecie, a formazione progressiva, costituita da un'eventuale fase cognitivo - giurisdizionale.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 12 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 43 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 44 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 45 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)