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Sez. 3, Sentenza n. 4226 del 20/10/1989 (Rv. 463905 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA DETERMINAZIONE, ALL'AGGIORNAMENTO E ALL'ADEGUAMENTO DEL CANONE - TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE - IN GENERE - DOMANDA DI CONCILIAZIONE - PROPOSIZIONE NEL TERMINE DI SEI MESI DAL RILASCIO DELL'IMMOBILE LOCATO - SUCCESSIVA DOMANDA DI DETERMINAZIONE DEL CANONE LEGALE E DI RIPETIZIONE DELLE SOMME NON DOVUTE - DECADENZA EX ART. 79 LEGGE N. 392 DEL 1978 - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463905-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA DETERMINAZIONE, ALL'AGGIORNAMENTO E ALL'ADEGUAMENTO DEL CANONE - TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE - IN GENERE - DOMANDA DI CONCILIAZIONE - PROPOSIZIONE NEL TERMINE DI SEI MESI DAL RILASCIO DELL'IMMOBILE LOCATO - SUCCESSIVA DOMANDA DI DETERMINAZIONE DEL CANONE LEGALE E DI RIPETIZIONE DELLE SOMME NON DOVUTE - DECADENZA EX ART. 79 LEGGE N. 392 DEL 1978 - ESCLUSIONE.*

La domanda di conciliazione prevista dall'art. 44 della legge n. 392 del 1978 e la domanda di Determinazione del canone e di ripetizione delle somme versate in eccesso rispetto alla misura legale, la cui procedibilità è subordinata alla presentazione della prima domanda, costituiscono componenti di un'unica domanda giudiziaria, introduttiva di un unitario processo di cognizione, di guisa che dovendosi il processo unitario considerare iniziato con la domanda di conciliazione, ove questa sia stata proposta nel termine di sei mesi dal momento del rilascio dell'immobile locato, non sussiste la decadenza di cui all'art. 79 della citata legge, anche se le domande di Determinazione del canone legale e di ripetizione delle somme non dovute siano state proposte oltre il detto termine.*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 44 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)