Sez. U, Sentenza n. 618 del 17/02/1975 (Rv. 373936 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - OMESSA CONTRIBUZIONE DA PARTE DI ENTE PUBBLICO - AZIONE DEL PUBBLICO DIPENDENTE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - OMESSA CONTRIBUZIONE DA PARTE DI ENTE PUBBLICO - AZIONE DEL PUBBLICO DIPENDENTE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche la domanda proposta dal pubblico impiegato nei confronti dell'ente datore di lavoro per il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione degli obblighi previdenziali ed assistenziali, poiche l'obbligazione risarcitoria dedotta si ricollega direttamente al rapporto di pubblico impiego e la controversia che la concerne rientra fra le controversie relative al rapporto d'impiego, secondo la formula dell'art 29 n 1 del RD 26 giugno 1924 n 1054. (Conf 2375/73, mass n 365725; 3630/72, mass n 361648).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)