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Sez. 3, Sentenza n. 2004 del 09/03/1999 (Rv. 523946 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO | Termine di decadenza - Carattere perentorio - Configurabilità - Decorrenza - Dalla trascrizione della compravendita - Condizione sospensiva apposta al contratto - Spostamento della decorrenza del termine - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523946-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO

In tema di riscatto di fondo rustico, il termine di un anno decorrente dalla trascrizione del contratto di compravendita ha natura perentoria e non ordinatoria e prescinde, quindi, dai motivi che in concreto abbiano determinato l'effetto preclusivo connesso al suo inutile spirare. La circostanza poi che la compravendita sia subordinata al verificarsi di una condizione sospensiva non vale a spostare l'inizio del termine di decadenza per l'esercizio del riscatto, che è legato esclusivamente alla stipulazione di un contratto di compravendita completo nei suoi elementi essenziali e trascritto.

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)