Sez. 1, Sentenza n. 10011 del 09/10/1993 (Rv. 483901 - 01)
Adozione - Adozione (dei minori d'età) - Adottandi - Adottabilità - Opposizione - Procedimento - Impugnazione | Ricorso per cassazione - Termine - Decorrenza - Vizi di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. - Deducibilità - Limiti.
Adozione - Adozione (dei minori d'età) - Adottandi - Adottabilità - Opposizione - Procedimento - Impugnazione
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza in tema di stato di adottabilità non è soltanto soggetto, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 184 del 1983, ad un termine dimidiato rispetto a quello ordinario e decorrente dalla notificazione di ufficio della sentenza medesima, ma si inserisce in uno speciale procedimento, modellato sulle peculiarità della situazione sostanziale oggetto del giudizio, che ne limitano l'ammissibilità, per espressa previsione della citata norma, ai soli casi di violazione di legge, con conseguente necessità di ritenere tale locuzione inidonea ad includere i vizi di cui all'art. 360, n. 5 cod. proc. civ. che non si sostanziano nell'inesistenza della motivazione o nella manifesta illogicità della medesima, ma concernono la sufficienza e la razionalità della motivazione, implicanti un raffronto fra le ragioni del decidere e le risultanze probatorie.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)