Sez. 6, Sentenza n. 481 del 21/03/1968 Ud. (dep. 02/05/1968) Rv. 107756 - 01
BELLEZZE NATURALI(PROTEZIONE DELLE) - DETURPAMENTO -DISTRUZIONE - REATO DI DANNO.*
BELLEZZE NATURALI(PROTEZIONE DELLE) - DETURPAMENTO -DISTRUZIONE - REATO DI DANNO.*
Il reato di cui all'art. 734 del codice penale e integrato dalla distruzione o alterazione - mediante costruzioni, demolizioni o in qualsiasi altro modo - delle bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'autorita. La contravvenzione, che si pone come reato di danno e non di mero pericolo, come avviene per la maggior parte delle contravvenzioni, in tanto puo ritenersi perfezionata, in quanto attraverso la condotta, attuata mediante costruzioni, demolizioni o in altro modo, si determini l'evento rappresentato dalla distruzione o dalla alterazione delle bellezze naturali, essendo indifferente l'alterazione del luogo, quando essa nessuna incidenza negativa abbia prodotto anche sulla visione delle bellezze naturali. Dal che consegue che il giudice ha l'Obbligo di accertare, in concreto, se la costruzione, la demolizione o l'opera, in genere, effettuata in qualsiasi altro modo, abbia, in realta, determinato la distruzione o l'alterazione delle bellezze della natura. (V. 107156 anno 1968).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 734
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)