Sez. 3, Sentenza n. 15172 del 10/10/2003 (Rv. 567404 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IMPUGNAZIONI | Ricorso per Cassazione - Violazione dei minimi e massimi della Tariffa Professionale - Error in iudicando - Configurabilità- Conseguenze - Onere di specificare in ricorso i conteggi e le corrispondenti voci contestate - Fondamento-.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IMPUGNAZIONI
Il superamento da parte del giudice dei limiti minimi e massimi della tariffa forense nella liquidazione delle spese giudiziali configura un vizio in iudicando e pertanto per l'ammissibilità della censura è necessario che nel ricorso per cassazione siano specificati i singoli conteggi contestati e le corrispondenti voci della tariffa professionale violate al fine di consentire alla Corte il controllo di legittimità senza dover espletare un'inammissibile indagine sugli atti di causa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 ter
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)