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Sez. L, Sentenza n. 4859 del 26/04/1993 (Rv. 482029 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro le malattie - Maternità | Indennità - Diritto della lavoratrice agricola - Acquisizione ex lege - Iscrizione negli elenchi - Irrilevanza - Prescrizione annuale del diritto all'indennità di malattia ex art. 6, ultimo comma, legge n. 138 del 1943 - Operatività - Decorrenza - Carattere impeditivo del diniego amministrativo della prestazione per illegittimità della predetta iscrizione o per la cancellazione dagli elenchi - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482029-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro le malattie - Maternità

Il diritto di una lavoratrice agricola all'indennità di maternità - che, nella sussistenza delle condizioni legislativamente stabilite per l'acquisizione della qualità di lavoratrice agricola, nasce direttamente dalla legge, anziché dal provvedimento amministrativo d'iscrizione negli appositi elenchi - soggiace al medesimo regime di prescrizione stabilito per l'indennità di malattia dall'art. 6, ultimo comma, della legge 11 gennaio 1943 n. 138 e perciò si prescrive in un anno dalla data della sua acquisizione. Alla decorrenza di tale termine non sono di ostacolo - non configurandosi come circostanze impeditive della possibilità di far valere il diritto (art. 2935 cod. civ.) - il diniego della prestazione, opposto dall'istituto assicuratore attraverso la contestazione della legittimità dell'iscrizione predetta, o la cancellazione degli elenchi (specie se priva di rilevanza esterna in quanto disposta con provvedimento non definitivo), atteso che il giudice ha il potere di verificare l'esistenza dei requisiti per il sorgere della detta obbligazione "ex lege" indipendentemente dall'accertamento compiutone in sede amministrativa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Legge 11/01/1943 num. 138 art. 6 CORTE COST., Decreto Legge 03/02/1970 num. 7 art. 17 CORTE COST., Legge 11/03/1970 num. 83 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)