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Sez. L, Sentenza n. 4232 del 05/04/2000 (Rv. 535362 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - SERVIZIO PER I CONTRIBUTI - ELENCHI | Richiesta di prestazioni all'Inps da parte di lavoratore agricolo - Prova della sussistenza, durata e natura del rapporto di lavoro - Onere relativo a carico del lavoratore - Accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro da parte del giudice - Necessità - Vincolatività dei provvedimenti di iscrizione o cancellazione negli elenchi anagrafici - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535362-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - SERVIZIO PER I CONTRIBUTI - ELENCHI

Nella controversia tra il lavoratore agricolo e l'Inps in ordine al diritto del primo a conseguire prestazioni (nella specie, quella di maternità), è onere del lavoratore provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa e subordinata del rapporto di lavoro dedotto a fondamento del diritto ed il giudice è tenuto ad accertare, anche d'ufficio, la sussistenza o meno di tale rapporto, senza essere in ciò condizionato dai provvedimenti di iscrizione o cancellazione del lavoratore negli appositi elenchi anagrafici, provvedimenti che non costituiscono prova del suddetto rapporto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legge 03/02/1970 num. 7 CORTE COST., Legge 11/03/1970 num. 83 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)