Sez. L, Sentenza n. 8218 del 23/05/2003 (Rv. 563500 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Cooperative di lavoro - Trattamento contributivo agevolato ex d.P.R. n. 602 del 1970 - Provvedimento di iscrizione negli elenchi - Natura - Sindacato del giudice ordinario - Configurabilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
Ai fini dell'applicabilità del trattamento contributivo agevolato previsto dal d.P.R. 30 aprile 1970 n. 602 per i soci lavoratori di cooperative di lavoro, il provvedimento con cui l'Amministrazione procede all'iscrizione delle cooperative nei relativi registri non ha contenuto discrezionale, ma di atto di certazione a contenuto interamente vincolato, che può essere sindacato "incidenter tantum" dal giudice ordinario e disapplicato in quanto non conforme a legge, atteso che il giudice ha il potere di verificare l'esistenza dei requisiti per il sorgere della detta obbligazione "ex lege" indipendentemente dall'accertamento compiutone in sede amministrativa. Ne consegue che a seguito di revoca delle predette agevolazioni contributive è controversa l'esistenza della obbligazione ex lege, che può essere esclusa con effetto sin dal momento dell'iscrizione nel registro prefettizio ove si riscontri in giudizio l'originaria assenza dei requisiti di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 1577/1947.
Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 14/12/1947 num. 1577 art. 23 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 02/04/1951 num. 302 art. 2, Legge 17/02/1971 num. 127 art. 1, Legge 17/02/1971 num. 127 art. 2, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 14/12/1947 num. 1577 art. 22, Legge 02/04/1951 num. 302 art. 1, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 14/12/1947 num. 1577 art. 14, Legge 17/02/1971 num. 127 art. 4, Legge 30/04/1970 num. 602 art. 2, Legge 30/04/1970 num. 602 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)