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Sez. L, Sentenza n. 771 del 23/01/1995 (Rv. 489873 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE | Indennità premio di servizio - Riliquidazione. Rivalutazione monetaria - Ammissibilità ex sentenza costituzionale n.85 del 1994 - Diritto agli interessi ed alla rivalutazione monetaria - Disciplina ex art. 442 cod. proc. civ. - Operatività.
Stato
decisa il 1995-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489873-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE

A seguito della sentenza n.85 del 1994 della Corte Costituzionale, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, 4.ò comma, del D.L. 31 agosto 1987 n. 359 (convertito in legge 29 ottobre 1987 n.440), nella parte in cui dispone chele somme dovute a titolo di riliquidazione della indennità premio di servizio non danno luogo a rivalutazione monetaria, la norma del quarto comma del citato art. 23 deve ritenersi completamente espunta dall'ordinamento, e trova quindi piena applicazione per detti crediti previdenziali la disciplina dell'art. 442 cod. proc. civ. (nel testo risultante dalla sentenza costituzionale, n.156 del 1991) in tema di diritto agli interessi e alla rivalutazione monetaria sulle somme dovute.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 08/03/1968 num. 152 art. 1, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 7, Legge 30/12/1991 num. 412 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)