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Sez. L, Sentenza n. 6437 del 08/06/1995 (Rv. 492730 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE | Indennità premio di fine servizio - Riliquidazione - Divieto di corresponsione di interessi e rivalutazione ex art. 23 D.L. del 1987 conv. in legge n. 440 del 1987 - Illegittimità costituzionale - Disciplina ex art. 442 cod. proc. civ. nel testo ex sentenza costituzionale n. 156 del 1991 - Operatività - Sopravvenienza dell'art. 16, sesto comma, legge n. 412 del 1991 - Effetti.
Stato
decisa il 1995-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492730-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE

La declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma quarto del D.L. 31 agosto 1987, n. 359 convertito in legge 29 ottobre 1987 n. 440 nella parte in cui dispone che le somme dovute dall'I.N.A.D.E.L. a titolo di riliquidazione dell'indennità premio di fine servizio non danno luogo alla corresponsione di interessi e rivalutazione monetaria, discriminando il relativo credito rispetto a quelli disciplinati dall'art. 442 cod. proc. civ. (Corte Costituzionale, sentenza n. 1060 del 1988 e n. 85 del 1994) comporta che quest'ultimo articolo, nel testo risultante dalla sentenza costituzionale n. 156 del 1991, costituisce la norma regolatrice della materia fino all'entrata in vigore dell'art. 16 comma sesto della legge 30 dicembre 1991 n. 412, il quale - non retroattivamente - ha modificato, in senso parzialmente abrogativo, il regime dei crediti previdenziali, impedendo il cumulo di interessi e rivalutazione monetaria. Pertanto nell'ipotesi in cui l'inadempimento o il ritardo dell'ente o istituto debitore si sia verificato anteriormente al 31 dicembre 1991, data di entrata in vigore della suddetta legge 412 del 1991, il regime giuridico dei crediti aventi ad oggetto l'indennità premio di fine servizio (non corrisposta ovvero corrisposta in ritardo o in misura inesatta) è quello stabilito dall'art. 429 cod. proc. civ. per i crediti di lavoro, con decorrenza di interessi e rivalutazione dalla data del provvedimento di diniego (o di non integrale corresponsione) della prestazione medesima o di inutile scadenza del termine per provvedere fissato dall'art. 7 della legge 11 agosto 1973 n. 533, termine che nel caso dell'indennità premio di servizio - il diritto alla quale sorge per effetto della sola cessazione del rapporto di lavoro senza necessità di domanda da parte dell'interessato - è quello di centoventi giorni dalla data del collocamento a riposo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 08/03/1968 num. 152 art. 1, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 7, Legge 30/12/1991 num. 412 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)