Sez. L, Sentenza n. 11807 del 29/11/1993 (Rv. 484533 - 01)
Impiego pubblico - Impiegati regionali, provinciali, comunali - Tutela e sicurezza sociale - I.N.A.D.E.L. | Indennità premio di servizio - Momento costitutivo del relativo diritto - Cessazione del rapporto dante luogo all'iscrizione alla I.N.A.D.E.L. - Conseguenze - "Spatium deliberandi" concesso all'ente per l'erogazione di tale indennità - Condizioni di responsabilità dello stesso ente allo scadere di detto periodo di tempo - Rivalutazione della somma capitale ed interessi ex artt. 429 e 442 cod. proc. civ. - Computabilità - Protrazione della mora in epoca successiva all'entrata in vigore dell'art. 16 legge n. 412 del 1991 - Irrilevanza.
Impiego pubblico - Impiegati regionali, provinciali, comunali - Tutela e sicurezza sociale - I.N.A.D.E.L.
L'art. 2 della legge 8 marzo 1968 n. 152 ricollega l'insorgere del diritto all'indennità premio di servizio, ricorrendone le prescritte condizioni, alla sola circostanza della cessazione del rapporto che ha dato luogo all'iscrizione all'I.N.A.D.E.L., senza prevedere alcun onere di domanda amministrativa a carico dell'interessato, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 533 del 1973 - che è norma di carattere generale, applicabile anche con riguardo al caso dell'erogazione della suddetta indennità - lo "spatium deliberandi" concesso all'ente per tale erogazione decorre dal momento di quella cessazione, verificandosi alla scadenza le condizioni di responsabilità che comportano, in caso di loro anteriorità all'entrata in vigore della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'obbligo dell'ente medesimo - ai sensi dell'art. 442 cod. proc. civ., nel testo risultante dalla parziale declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 156 del 1991 della Corte costituzionale - di corrispondere le somme capitali maggiorate di rivalutazione ed interessi, ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ., senza che rilevi in contrario la protrazione della mora in epoca successiva all'entrata in vigore della citata legge n. 412 del 1991, il cui art, 16, sesto comma, impedisce, senza efficacia retroattiva, il cumulo di siffatte prestazioni accessorie con riguardo ai crediti previdenziali.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST., Legge 08/03/1968 num. 152 art. 1, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 7, Legge 30/12/1991 num. 412 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)