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Sez. 3, Sentenza n. 5361 del 18/06/1987 (Rv. 453946 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - COSIDDETTA ALIENAZIONE IN BLOCCO - ESERCIZIO DEL RISCATTO - DOMANDA GIUDIZIALE - EMENDATIO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453946-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - COSIDDETTA ALIENAZIONE IN BLOCCO - ESERCIZIO DEL RISCATTO - DOMANDA GIUDIZIALE - EMENDATIO - INAMMISSIBILITÀ.*

In materia agraria, poiché il diritto di riscatto è riconosciuto soltanto a parità di condizioni, subordinato cioè alla mera accettazione dello stesso prezzo pattuito fra l'originario proprietario e l'acquirente, la domanda per l'Esercizio di quel diritto deve avere riferimento a detto prezzo senza essere suscettibile di emendatio a norma dell'art. 184 cod. proc. civ.. (nella specie, affermando tale principio, il S. C. ha confermato la decisione del merito che aveva ritenuto inammissibile la domanda di riscatto nel caso in cui il retraente aveva chiesta originariamente la Determinazione giudiziale del prezzo del fondo oggetto di riscatto venduto cumulativamente con altri beni, e solo nel corso della lite aveva dichiarato, in subordine, di accettare il prezzo indicato nel rogito).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)