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Sez. 3, Sentenza n. 6743 del 16/05/2001 (Rv. 546709 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO | Domanda giudiziale - Oggetto - Successive variazioni relative all'estensione del terreno ed al prezzo offerto - Inammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546709-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO

In tema di contratti agrari, una volta esercitato, con l'atto introduttivo del giudizio, il diritto di riscatto di cui all'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, questo non è più suscettibile, in prosieguo, di variazioni di sorta, né con riguardo all'estensione del terreno, né con riferimento al prezzo offerto, essendo preclusa alla parte non soltanto una vera e propria "mutatio libelli", ma anche la mera "emendatio", poiché le nozioni di "mutatio" ed "emendatio libelli", proprie del processo, non sono trasferibili alle dichiarazioni negoziali.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)