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Sez. 3, Sentenza n. 13026 del 21/12/1995 (Rv. 495168 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO | Immutabilità del diritto - Condizioni - Domanda giudiziale "emendatio libelli" - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495168-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO

In materia di retratto agrario, disciplinato dall'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, proposto l'atto introduttivo del giudizio e trascorso un anno dalla data di trascrizione del contratto di compravendita, il diritto di riscatto non è più soggetto a variazione di sorta, così come è insuscettibile di "emendatio libelli" la relativa domanda giudiziale, per la stessa natura del diritto esercitato (nel caso di specie il riscattante aveva modificato la domanda in relazione all'estensione del terreno che intendeva riscattare e in riferimento al prezzo offerto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)