Sez. L, Sentenza n. 6826 del 15/12/1988 (Rv. 461086 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - RAPPORTO CON LE IMPUGNAZIONI PRINCIPALI - CONTROVERSIE DI LAVORO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - RAPPORTO CON LE IMPUGNAZIONI PRINCIPALI - CONTROVERSIE DI LAVORO.*
Ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva ai sensi dell'art. 334 cod. proc. civ., il rapporto di dipendenza o connessione fra i capi di sentenza investiti da detta impugnazione e da quella principale deve essere valutato non in astratto ma con riferimento alla natura ed alle interazioni degli interessi a tutela dei quali venne proposta la causa, nonché all'assetto complessivo ad essi dato con la sentenza impugnata. Pertanto, in materia di controversie di lavoro, allorché le contrapposte pretese - fatte valere rispettivamente con l'impugnazione principale ed incidentale - attengono tutte alla Determinazione del complessivo trattamento economico e giuridico dovuto al lavoratore, è da riconoscere la sussistenza del menzionato rapporto fra tali impugnazioni, nonostante che ciascuna di esse muova da propri e specifici presupposti di fatto o involga questioni diverse. (nella specie, in cui la società datrice di lavoro si era doluta, con il ricorso principale, della ritenuta illegittimità del licenziamento, la S.C. ha ritenuto ammissibile il ricorso incidentale del lavoratore in ordine alla Determinazione del risarcimento spettantegli). (V 2876/83, mass n 427801; (Conf 374/83, mass n 425185; (Conf 3698/81, mass n 414342).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)