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Sez. L, Sentenza n. 3698 del 08/06/1981 (Rv. 414342 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE - TARDIVO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - CONTRAPPOSTE PRETESE ATTINENTI TUTTE ALLA DETERMINAZIONE DEL COMPLESSIVO TRATTAMENTO DOVUTO AL LAVORATORE - INCLUSIONE - DERIVAZIONE DI DETTE PRETESE DA PROPRI E SPECIFICI PRESUPPOSTI DI FATTO O LORO COLLEGAMENTO CON QUESTIONI DIVERSE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1981-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414342-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE - TARDIVO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - CONTRAPPOSTE PRETESE ATTINENTI TUTTE ALLA DETERMINAZIONE DEL COMPLESSIVO TRATTAMENTO DOVUTO AL LAVORATORE - INCLUSIONE - DERIVAZIONE DI DETTE PRETESE DA PROPRI E SPECIFICI PRESUPPOSTI DI FATTO O LORO COLLEGAMENTO CON QUESTIONI DIVERSE - IRRILEVANZA.*

L'art 334 cod proc civ, consentendo l'impugnazione incidentale tardiva dalla parte nei cui confronti sia stata proposta la impugnazione o di quella chiamata ad integrare il contraddittorio, presuppone che l'una abbia ad oggetto capi di sentenza i quali siano in rapporto di dipendenza o di connessione con quelli invertiti dalla altra: ma siffatto rapporto va valutato non astrattamente, bensi con riferimento alla natura ed alle interazioni degli interessi a tutela dei quali venne proposta la causa nonche all'assetto complessivo dato ad essi con la sentenza impugnata. Pertanto in materia di controversie di lavoro, allorche le contrapposte pretese - fatte valere rispettivamente con l'impugnazione principale e con quella incidentale - attengono tutte alla Determinazione del complessivo trattamento economico e giuridico dovuto al lavoratore, e da riconoscere la sussistenza del menzionato rapporto fra tali impugnazioni, nonostante che ciascuna di esse muova da propri e specifici presupposti di fatto o involga questioni diverse.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)