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Sez. 3, Sentenza n. 22987 del 07/12/2004 (Rv. 581686 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Unitarietà del diritto al risarcimento - Configurabilità - Condizioni e limiti - Domanda articolata secondo voci specifiche - Successiva articolazione in ulteriori voci di danno - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581686-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE

In tema di risarcimento dei danni da responsabilità' civile, l'unitarietà del diritto al risarcimento ed il suo riflesso processuale dell'ordinaria infrazionabilità del giudizio di liquidazione comportano che, quando un soggetto agisce in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni cagionatigli da un determinato comportamento del convenuto, la domanda si riferisce a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta; tuttavia, tale principio non può trovare applicazione quando l'attore "ab initio" o durante il corso del giudizio abbia esplicitamente escluso il riferimento della domanda a tutte le possibili voci di danno, dovendosi coordinare il principio di infrazionabilità della richiesta di risarcimento con il principio della domanda. Ne consegue che, qualora nell'atto di citazione siano indicate specifiche voci di danno e tra le stesse non sia indicata quella relativa ai danni materiali, l'eventuale domanda proposta in appello è inammissibile per novità, mentre deve intendersi abbandonata se precedentemente formulata e non riproposta nella precisazione delle conclusioni. (Nella specie, relativa ad illecito da sinistro stradale, erano stati richiesti esplicitamente il danno biologico, morale e patrimoniale da lucro cessante, mentre il danno al veicolo era stato genericamente dedotto, senza richiesta neppure in sede di conclusioni, ma soltanto in comparsa conclusionale e in atto di appello).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)