Sez. L, Sentenza n. 4184 del 24/02/2006 (Rv. 587301 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Domanda di risarcimento danni onnicomprensiva genericamente formulata - Omessa specificazione della richiesta di risarcimento del danno morale - Irrilevanza - Violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato - Esclusione.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE
Non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che, anche senza una specifica domanda della parte, le attribuisca il risarcimento dei danni non patrimoniali di cui essa risulti aver sofferto in conseguenza del fatto illecito costituente reato posto a fondamento della sua domanda di risarcimento di danni, la quale - salva espressa specificazione - deve ritenersi comprensiva di tutti i danni e, quindi, anche di quelli morali.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)