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Sez. 3, Sentenza n. 13546 del 12/06/2006 (Rv. 593004 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Risarcimento del danno non patrimoniale - Domanda - Portata - Estensione a tutti gli aspetti che integrano la categoria (danno morale soggettivo, danno biologico, danno c.d. esistenziale) - Necessità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593004-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE

Il danno non patrimoniale deve essere riconosciuto e liquidato nella sua interezza sicché, laddove non limitata dalla parte a specifiche voci, la domanda va considerata come estesa a tutti gli aspetti che lo integrano: il danno morale (soggettivo), il danno biologico e il cosiddetto danno esistenziale. (Nell'enunziare il suindicato principio la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza osservando, nel correggerne sul punto la motivazione in applicazione dei poteri ex art. 384, 2° comma, cod. proc. civ., che al di là della erronea riconduzione del danno esistenziale nell'ambito del danno biologico, in riforma della decisione di primo grado la corte di merito aveva in favore degli stretti congiunti liquidato, in ragione dello <<sconvolgimento>> e della <<alterazione permanente dell'equilibrio familiare>> conseguente alla morte violenta -nel caso, a seguito di sinistro stradale- dello stretto congiunto -nella specie, rispettivamente, marito e padre-, una somma ulteriore rispetto a quella già ad essi in prime cure riconosciuta a titolo di danno patrimoniale e morale, con esclusione viceversa del danno biologico, per non avere i medesimi riportato un <<trauma psicofisico permanente>> accertabile in sede medico-legale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)