Sez. L, Sentenza n. 1985 del 29/01/2008 (Rv. 601490 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - TRASFERIMENTO IN SEDE PENALE | Azione civile e costituzione di parte civile nel giudizio penale - Concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale - Proporzione di due distinte domande in sede civile e in sede penale - Ammissibilità - Condizioni - Riserva preventiva espressa - Necessità.
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - TRASFERIMENTO IN SEDE PENALE
Nel caso di concorso di responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale (per violazione, rispettivamente, di un preesistente vincolo obbligatorio e del generale precetto del "neminem laedere"), a prescindere dalla possibilità di esercitare le due azioni in unico contrasto, é ammissibile la proposizione di due distinte domande risarcitorie nella sede civile e in quella penale, attraverso la distinzione delle voci di danno richieste nei due giudizi, purché tale scelta sia effettuata espressamente mediante apposita riserva formulata nel proporre la domanda, restando invece esclusa la possibilità di limitare in sede civile la domanda originariamente proposta senza distinzione alcuna.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)