Sez. 1, Sentenza n. 6174 del 19/06/1990 (Rv. 467844 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - IN GENERE - RICORSO - ACCERTAMENTO NEGATIVO DEL DEBITO DI IMPOSTA IN VIA PREVENTIVA - INAMMISSIBILITÀ.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - IN GENERE - RICORSO - ACCERTAMENTO NEGATIVO DEL DEBITO DI IMPOSTA IN VIA PREVENTIVA - INAMMISSIBILITÀ.*
Nel vigore del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, che ha regolato compiutamente il sistema del contenzioso tributario, la tutela giurisdizionale dei diritti del contribuente si esplica esclusivamente, davanti alle commissioni tributarie, mediante la proposizione di ricorsi avverso specifici Atti (di accertamento o di imposizione) dell'amministrazione finanziaria ovvero di ricorsi contro il rigetto di istanze tendenti ad ottenere la ripetizione di somme indebitamente pagate, non essendo ammissibile un accertamento negativo del debito di imposta in via preventiva. (nella specie, la Corte suprema ha affermato l'enunciato principio in ordine al ricorso proposto da un libero professionista con riguardo alla comunicazione della segreteria della commissione tributaria avente ad oggetto l'attività da lui svolta come componente della stessa commissione ed il relativo inquadramento come prestazione di servizi soggetta ad IVA, con applicazione della correlativa ritenuta d'acconto sui compensi spettantigli). (V 308/89, mass n 461469; (V 1200/88, mass n 457410; (Conf 5629/88, mass n 460178; (Conf 4120/88, mass n 459209; (Conf 1466/87, mass n 450907).*
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 43 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)