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Sez. 3, Sentenza n. 20829 del 26/09/2006 (Rv. 594546 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE | Maggior danno ex art. 1591 cod. civ. - Prova - Soggetto onerato - Locatore - Contenuto.
Stato
decisa il 2006-09-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594546-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE

In tema di locazioni, il maggior danno di cui all'art. 1591 cod. civ. richiede la specifica dimostrazione di un'effettiva lesione del patrimonio del locatore, consistente nel non aver potuto dare in locazione il bene per un canone più elevato, nel non averlo potuto utilizzare direttamente e tempestivamente, nella perdita di occasioni di vendita ad un prezzo conveniente, o in altre situazioni pregiudizievoli, in relazione alle quali assumano rilevanza le condizioni dell'immobile, la sua ubicazione e l'epoca della relativa possibile utilizzazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)