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Sez. 3, Sentenza n. 14753 del 13/07/2005 (Rv. 584854 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE | Maggior danno ex art. 1591 cod. civ. - Prova - Soggetto onerato - Locatore - Contenuto - Prova specifica della lesione al patrimonio - Necessità.
Stato
decisa il 2005-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584854-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE

La condanna del conduttore in mora nella restituzione dell'immobile locato al risarcimento del maggior danno, a norma dell'art. 1591 cod. civ., esige la prova specifica dell'esistenza di tale danno e del suo concreto ammontare. Il relativo onere incombe sul locatore - concedente, il quale deve fornire idonea dimostrazione che, a causa del ritardo nella restituzione della cosa, il suo patrimonio ha subito una diminuzione, ravvisabile nella circostanza di non aver potuto affittare l'immobile a condizioni più vantaggiose e dimostrabile attraverso la prova dell'esistenza di ben determinate proposte di locazione per un corrispettivo più elevato di quello dovuto sulla base del corrispettivo contrattuale ovvero di altri, concreti propositi di utilizzazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)