Sez. 2, Sentenza n. 46245 del 23/11/2005 Ud. (dep. 19/12/2005) Rv. 232775 - 01
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - IN GENERE | Partecipazione a distanza - Decreto che la dispone - Termine per la comunicazione del decreto alle parti ed ai difensori - Inosservanza - Nullità - Insussistenza.
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - IN GENERE
Nel caso in cui sia disposto che la partecipazione dell'imputato al dibattimento avvenga a distanza, l'inosservanza del termine di dieci giorni per la comunicazione alle parti ed ai difensori del relativo decreto non determina alcuna nullità, che non è prevista dalla legge, ma dà luogo ad una mera irritualità.
Riferimenti normativi: Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 146 bis n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)