Sez. 5, Sentenza n. 50394 del 22/07/2016 Ud. (dep. 28/11/2016) Rv. 268601 - 01
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - IN GENERE | Partecipazione a distanza - Omessa comunicazione al difensore del trasferimento dell'assistito - Nullità - Esclusione - Ragioni.
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - IN GENERE
L'omessa comunicazione al difensore del trasferimento del proprio assistito detenuto, del quale sia stata disposta la partecipazione al dibattimento a distanza, non determina di per sé alcuna nullità, in quanto tale omissione non concerne l'assistenza del difensore, bensì la mera presenza dello stesso nel luogo in cui si trova l'imputato, la cui necessità nel caso concreto - presupposto perchè possa ipotizzarsi una effettiva lesione dei diritti della difesa - deve essere rappresentata nel formulare la relativa eccezione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 146 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)