Sez. 6, Sentenza n. 4119 del 05/12/2006 Cc. (dep. 01/02/2007) Rv. 236563 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CAMERA DI CONSIGLIO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELLE PARTI | Imputato sottoposto a regime penitenziario differenziato ex art. 41 bis ord. pen. - Partecipazione all'udienza a distanza - Notifica del provvedimento che dispone tale modalità al difensore - Termine previsto dall'art. 309, comma ottavo, cod. proc. pen. - Applicabilità - Esclusione.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CAMERA DI CONSIGLIO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELLE PARTI
In tema di partecipazione a distanza nel procedimento di riesame delle misure cautelari, il termine di tre giorni liberi dalla fissazione dell'udienza camerale, previsto dall'art. 309, comma ottavo, cod. proc. pen., non si applica alla notifica al difensore del provvedimento che abbia disposto, ai sensi dell'art. 45 bis disp. att. cod. proc. pen. la partecipazione a distanza del detenuto, sottoposto a regime penitenziario differenziato ex art. 41 bis ord. pen..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 8 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 45 bis, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)