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Sez. U, Sentenza n. 4837 del 10/11/1977 (Rv. 388443 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - CONTROVERSIE DI CONTENUTO PATRIMONIALE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - CONDIZIONI - GENESI DAL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - LIMITI - VIOLAZIONE DEI DIRITTI ASSOLUTI ALLA VITA O ALL'INTEGRITA FISICA - RELATIVE CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
Stato
decisa il 1977-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388443-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - CONTROVERSIE DI CONTENUTO PATRIMONIALE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - CONDIZIONI - GENESI DAL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - LIMITI - VIOLAZIONE DEI DIRITTI ASSOLUTI ALLA VITA O ALL'INTEGRITA FISICA - RELATIVE CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*

La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di rapporto di pubblico impiego comprende anche le controversie aventi contenuto patrimoniale, sempreche la pretesa dedotta in giudizio abbia per titolo il predetto rapporto, e cioe che questo, considerato nella sua Costituzione e nel suo svolgimento, funzioni da momento genetico diretto e immediato dei diritti che si assumono disconosciuti o lesi dall'ente pubblico in pregiudizio del dipendente. Essa non si estende percio alle ipotesi in cui la pretesa dedotta in giudizio, ancorche connessa col rapporto di pubblico impiego, sia fondata sulla violazione dei diritti assoluti alla vita o all'integrita personale, poiche in tal caso essa trova nel rapporto di impiego pubblico una mera occasione rispetto al fatto produttivo del danno ed ha la propria causa petendi nella violazione del principio generale del neminem laedere, alla cui osservanza e tenuta anche la pubblica amministrazione nei confronti, oltre che dei terzi ad essa estranei, anche dei propri dipendenti, con la conseguenza che la cognizione della relativa controversia spetta alla giurisdizione del giudice ordinario.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 30 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)