Sez. 3, Sentenza n. 4594 del 22/05/1990 (Rv. 467304 - 01)
FIDEIUSSIONE - PRESTATA DA PIÙ PERSONE - REGRESSO CONTRO GLI ALTRI FIDEIUSSORI - RIPARTIZIONE DEL DEBITO FRA CONFIDEIUSSORI - CRITERI.*
FIDEIUSSIONE - PRESTATA DA PIÙ PERSONE - REGRESSO CONTRO GLI ALTRI FIDEIUSSORI - RIPARTIZIONE DEL DEBITO FRA CONFIDEIUSSORI - CRITERI.*
In tema di confideiussione, e con riguardo al diritto del solvens di regresso verso gli altri fideiussori, la ripartizione del debito all'interno del gruppo va fatta applicando il criterio stabilito dall'art. 1298 cod. civ. per i rapporti interni tra condebitori solidali con la conseguenza che in Mancanza di un criterio particolare di riparto interno (per il quale bisogna fare riferimento non al contratto con il quale ciascuno dei confideiussori ha prestato la garanzia al creditore, bensì alla ragione del collegamento tra le obbligazioni assunte dai singoli fideiussori, ossia all'interesse comune) si può fare applicazione della presunzione di uguaglianza delle quote. (V 1843/79, mass n 398227; (V 398/69, mass n 338444; (V 398/69, mass n 388443; (V 1712/67, mass n 328558).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1298, Cod. Civ. art. 1954
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)