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Sez. 2, Sentenza n. 6816 del 05/02/2026 Ud. (dep. 19/02/2026) Rv. 289482-01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - TERMINI - DURATA MASSIMA DELLE INDAGINI - INUTILIZZABILITA' DEGLI ATTI PER SCADENZA DEL TERMINE | Consulenza svolta dopo la richiesta di rinvio a giudizio - Legittimità - Sussistenza - Ragioni - Utilizzabilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-02-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289482-01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - TERMINI - DURATA MASSIMA DELLE INDAGINI - INUTILIZZABILITA' DEGLI ATTI PER SCADENZA DEL TERMINE

Non è precluso al pubblico ministero, nell'espletamento della sua legittima facoltà di effettuare indagini integrative ex art. 430 cod. proc. pen., il conferimento di un incarico di consulenza dopo l'avvenuta formulazione della richiesta di rinvio a giudizio, i cui esiti, pur se non acquisibili direttamente al fascicolo del dibattimento, sono utilizzabili in esito all'esame, nel contraddittorio tra le parti, dell'ausiliario incaricato. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la disposta acquisizione in dibattimento, dopo la deposizione del consulente, della relazione dallo stesso stilata a seguito del nuovo incarico, conferitogli successivamente alla dichiarazione del giudice dell'udienza preliminare di inutilizzabilità di una sua prima relazione).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 419 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 430 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 431 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)