Sez. U, Sentenza n. 15661 del 11/07/2006 (Rv. 591638 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI | Enti pubblici economici e non economici - Criteri distintivi - Consorzio per la depurazione delle acque di scarico di Savona - Natura - Ente pubblico non economico - Fondamento - Effetti - Dipendenti - Rapporto di pubblico impiego - Riparto di giurisdizione - Successiva costituzione del Consorzio in Azienda di servizi - Natura - Ente pubblico economico - Effetti - Dipendenti - Rapporto di lavoro privatistico - Configurabilità.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI
L'indagine rivolta a stabilire se un ente pubblico sia o meno economico deve essere compiuta tenendo presente la disciplina legale e statutaria che ne regola l'attività con riferimento agli scopi dell'ente medesimo, non rilevando, a tal fine, l'oggetto dell'attività stessa; pertanto, il Consorzio per la depurazione delle acque di scarico di Savona, costituito - ai sensi degli artt. 155-172 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383 - per la costruzione degli acquedotti e la gestione dei servizi di fognatura nel territorio dei comuni consorziati, costituiva un ente pubblico non economico, in quanto aveva, prevalentemente, scopi e modalità operative che trascendevano l'attività meramente imprenditoriale ed operava avvalendosi di mezzi finanziari erogati soprattutto dallo Stato e dagli enti pubblici consorziati, sicché i costi dell'attività erano prevalentemente sostenuti con entrate estranee ad una gestione puramente economica. Diversamente, invece, l'Azienda speciale di servizi per il Consorzio di Savona, istituita successivamente, ai sensi dell'art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in sostituzione del suddetto Consorzio, a far data dal 26 novembre 1996, per svolgere gli stessi servizi, è classificabile nel novero degli enti pubblici economici. Conseguentemente, le controversie concernenti i rapporti di lavoro del personale dipendente del predetto Consorzio, poi sostituito dall'omonima Azienda, sono da intendersi attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo, ovvero a quella del giudice ordinario, a seconda che abbiano ad oggetto pretese concernenti il periodo anteriore oppure quello successivo alla riferita data del 26 novembre 1996, coincidente con quella di decorrenza dell'efficacia giuridica della menzionata trasformazione.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 155, Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 172, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 08/06/1990 num. 142 art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)