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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 158 del 1977

Decisione
decisa il 1977-12-19, depositata il 1977-12-22
ECLI
ECLI:IT:COST:1977:158
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 8984

  • Imposte e tasse
  • Legge 7 gennaio 1929, n. 4, art. 20 (ultrattività delle disposizioni penali delle leggi finanziarie), in relazione all'art. 2 del cod. pen.
  • Non viola il principio di eguaglianza
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie), sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. ed in relazione all'art. 2 cod. pen., in quanto identica questione, proposta nei medesimi termini, è stata già dichiarata infondata con sent. n. 164 del 1974 e manifestamente infondata con ordinanze nn. 62 e 231 del 1976 e n. 134 del 1977.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie), in relazione all'art. 2 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 18 marzo 1977 dal tribunale di Parma, nel procedimento penale a carico di Tanzi Aurelio ed altri, iscritta al n. 219 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 169 del 22 giugno 1977. Udito nella camera di consiglio del 10 novembre 1977 il Giudice relatore Antonino De Stefano.
punto 1
Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, il tribunale di Parma ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie), in quanto tale norma, disponendo la ultrattività delle leggi penali finanziarie, in difformità dal principio generale di cui all'art. 2 del codice penale - che, fatta eccezione per le leggi eccezionali e per quelle temporanee, detta una diversa disciplina - comporterebbe una disparità di trattamento in materia di successione di leggi penali nel tempo, violando il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione; che nel giudizio dinanzi a questa Corte non v'è stata costituzione di parti, né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.
punto 2
Considerato che, in riferimento allo stesso precetto costituzionale, identica questione di legittimità della citata norma è stata già da questa Corte dichiarata non fondata con sentenza n. 164 del 1974, e manifestamente infondata con ordinanze n. 279 del 1974, nn. 89, 182 e 245 del 1975, nn. 62 e 231 del 1976 e n. 134 del 1977; che nell'ordinanza indicata in epigrafe non vengono addotti nuovi argomenti o prospettati nuovi profili per cui la Corte possa o debba mutare avviso, con la conseguenza che deve essere dichiarata la manifesta infondatezza della questione.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie), in relazione all'art. 2 del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza citata in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1977. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

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