Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 182 del 1975
Massime (1)
Massima n. 7949
- Imposte e tasse
- Violazione delle leggi finanziarie
- Repressione
- Legge 7 gennaio 1929, n. 4, art. 20
- Ultrattività delle disposizioni penali delle leggi finanziarie
- Non è violato il principio di eguaglianza
- Questione già decisa
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie), sollevata, senza addurre nuovi argomenti, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, e già dichiarata non fondata con la sent. n. 164 del 1974 e con l'ord. n. 279 del 1974.
Norme impugnate
- art. 20 legge 7 gennaio 1929, n. 4
Parametri
- art. 3 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 15 febbraio 1974 dal tribunale di Ferrara nel procedimento penale a carico di Longhi Vincenzo, iscritta al n. 268 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 194 del 24 luglio 1974;
2) ordinanza emessa il 23 aprile 1974 dal tribunale di Ferrara nel procedimento penale a carico di Chirico Alfonso ed altra, iscritta al n. 278 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 250 del 25 settembre 1974;
3) ordinanze emesse il 23 marzo 1974 dalla Corte d'appello di Venezia nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Marin Emilio ed altri e di Gioppo Alberto ed altri, iscritte ai nn. 443 e 444 del registro ordinanze 1974 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 317 del 4 dicembre 1974;
4) ordinanza emessa l'11 novembre 1974 dalla Corte di appello di Bari nel procedimento penale a carico di Coronelli Lora, iscritta al n. 536 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48 del 19 febbraio 1975;
5) ordinanze emesse il 15 febbraio e il 28 gennaio 1974 dalla Corte suprema di cassazione - sezione III penale - nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Portelli Wanda e di Borghetti Carlo, iscritte ai nn. 15 e 16 del registro ordinanze 1975 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41 del 12 febbraio 1975;
6) ordinanza emessa il 3 ottobre 1974 dalla Corte suprema di cassazione - sezione III penale - nel procedimento penale a carico di Sanseverino Calogero, iscritta al n. 107 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 120 del 7 maggio 1975.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1975 il Giudice relatore Paolo Rossi.
punto 1
punto 2
Considerato che la medesima questione è stata dichiarata infondata da questa Corte con sentenza n. 164 del 1974 e con ordinanza n. 279 del 1974, in riferimento allo stesso articolo della Costituzione;
che non vengono addotti argomenti nuovi;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe indicate e già dichiarata non fondata con la sentenza n. 164 del 1974 e con l'ordinanza n. 279 del 1974. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1975. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
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