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Sez. L, Sentenza n. 5363 del 11/08/1983 (Rv. 430285 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - VOLONTARI - TRATTAMENTO DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI AI PUBBLICI SERVIZI DI TELEFONIA IN CONCESSIONE - DISCIPLINA EX ART. 27, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE N. 1450 DEL 1956 - EFFICACIA RETROATTIVA - DISCIPLINA EX ART. 10, PRIMO COMMA, DEL D.P.R. N. 1432 DEL 1971 - RAPPORTO.*
Stato
decisa il 1983-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430285-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - VOLONTARI - TRATTAMENTO DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI AI PUBBLICI SERVIZI DI TELEFONIA IN CONCESSIONE - DISCIPLINA EX ART. 27, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE N. 1450 DEL 1956 - EFFICACIA RETROATTIVA - DISCIPLINA EX ART. 10, PRIMO COMMA, DEL D.P.R. N. 1432 DEL 1971 - RAPPORTO.*

La norma contenuta nell'ultima parte del secondo comma dell'art. 27 della legge 4 dicembre 1956 n. 1450 (trattamento di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione) - secondo cui le autorizzazioni all'effettuazione di versamenti volontari nell'Assicurazione obbligatoria per l'Invalidità, la vecchiaia e superstiti, già concesse ai dipendenti iscritti al fondo menzionato dall'art. 1 della stessa legge, si intendono automaticamente revocate, se in corso alla data di assunzione in servizio, da questa stessa data - ha efficacia retroattiva, conformandosi la sua ratio, quale evidenziata dalla chiara formulazione letterale, al principio, costantemente seguito dal legislatore in tema di assicurazioni sociali, secondo cui non è consentito che più prestazioni previdenziali siano acquisite con riferimento ad uno stesso periodo di tempo e da parte di uno stesso assicurato. Essa inoltre, per il suo carattere speciale, prevale (in base al principio lex posterior generalis non derogat anteriori speciali) sulla disposizione del primo comma dell'art. 10 del d.P.R. 31 dicembre 1971 n. 1432, che ha sostituito la disposizione del terzo comma dell'art. 8 del d.P.R. 26 aprile 1957 n. 818.*

Riferimenti normativi: Legge 04/12/1956 num. 1450 art. 1, Legge 04/12/1956 num. 1450 art. 5, Legge 04/12/1956 num. 1450 art. 27, DPR 26/04/1957 num. 818 art. 8 CORTE COST., DPR 30/12/1971 num. 1432 art. 5 CORTE COST., DPR 30/12/1971 num. 1432 art. 10 CORTE COST., DPR 31/12/1971 num. 1432 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)