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Sez. L, Sentenza n. 2085 del 24/03/1986 (Rv. 445282 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - SERVIZIO PER I CONTRIBUTI - ELENCHI NOMINATIVI - ISCRIZIONE - RICORSO - DECISIONE - IMPUGNAZIONE - TERMINI - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1986-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445282-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - SERVIZIO PER I CONTRIBUTI - ELENCHI NOMINATIVI - ISCRIZIONE - RICORSO - DECISIONE - IMPUGNAZIONE - TERMINI - DECORRENZA.*

Alla stregua delle Disposizioni legislative vigenti, nel sistema della previdenza sociale in agricoltura l'ente gestore delle forme di tutela previdenziale ed assistenziale obbligatoria (i.N.P.S.) è soltanto un semplice interessato (abilitato a proporre i previsti ricorsi amministrativi dal disposto dell'art. 10, decimo comma, legge 9 gennaio 1963 n. 9) rispetto al meccanismo di accertamento dell'esistenza dei requisiti di legge per la Costituzione della posizione assicurativa del lavoratore agricolo, in quanto tale accertamento, il cui risultato finale vincola lo stesso i.N.P.S., è affidato dalla legge ad un distinto ente pubblico, ausiliare dello stato, e cioè al servizio per i contributi agricoli unificati (S.C.a.U.), che vi provvede mediante l'iscrizione degli aventi diritto in appositi elenchi nominativi; avverso tali elenchi, ai sensi dell'art. 11, quinto comma, della legge predetta, è data a chiunque ne abbia interesse facoltà di ricorrere, entro trenta giorni dall'ultimo di pubblicazione, alla commissione di cui all'art. 12 della stessa legge, la cui decisione è a sua volta impugnabile - mediante ricorso al ministro per il lavoro e la previdenza sociale (poi ufficio regionale del lavoro) - entro trenta giorni dalla notificazione della decisione stessa, che solo per le parti direttamente interessate deve essere eseguita in modo formale, mentre per gli "interessati in genere" (come l'i.N.P.S.) la comunicazione-notizia del provvedimento può avvenire in altre forme, quali pubblicazione in albi o in periodici ufficiali o attraverso "note" di servizio. (V 6688/83, mass n 431410; (V 4169/81, mass n 414836; (V 261/80, mass n 403653; (V 42/80, mass n 403416).*

Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 08/02/1945 num. 75, Legge 22/11/1954 num. 1136, Legge 09/01/1963 num. 9 art. 10, Legge 09/01/1963 num. 9 art. 11, Legge 09/01/1963 num. 9 art. 12, Legge 05/03/1963 num. 322 CORTE COST., Legge 12/03/1968 num. 334 CORTE COST., Decreto Legge 03/02/1970 num. 7 art. 17 CORTE COST., Legge 11/03/1970 num. 83 CORTE COST., Decreto Legge 01/07/1972 num. 287 CORTE COST., Legge 08/08/1972 num. 459 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)