Sez. 3, Sentenza n. 1086 del 19/04/1974 (Rv. 369046 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO - OPPONIBILITA - CONDIZIONI - LIMITI.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO - OPPONIBILITA - CONDIZIONI - LIMITI.*
Per l'opponibilita della exceptio non rite adimpleti contractus e richiesta, tra l'altro, la proporzionalita tra i due inadempimenti, nel senso, cioe, che l'inadempimento della parte che intende far valere la anzidetta eccezione deve essere contenuto in limiti tali da poter trovare giustificazione nell'inadempimento dell'altra parte; per cui il principio non opera qualora l'inadempimento di colui che ha proposto la eccezione appaia nell'economia contrattuale notevolmente piu importante di quello dell'altra parte. (V 2385'73, mass n 365750).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)