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Sez. 3, Sentenza n. 2421 del 22/07/1971 (Rv. 353376 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - POTERI DEL DIFENSORE - AMPIEZZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1971-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353376-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - POTERI DEL DIFENSORE - AMPIEZZA - LIMITI.*

In base ad una normale procura originaria la chiamata in causa del terzo e ammissibile quando la presenza del terzo costituisca una esigenza della difesa nel processo, mentre non e ammissibile quando la domanda contro il terzo ecceda l'ambito iniziale della lite. Tuttavia, qualora il convenuto per risarcimento di danni da scontro di autoveicoli abbia conferito il mandato alle liti 'con ogni piu ampia facolta di leggè ed abbia subito indicato quale unico responsabile un terzo, deve ritenersi che la sua reale volonta sia stata quella di conferire al patrono non solo il potere di chiamare in causa il terzo per soddisfare l'esigenza di difesa rispetto alla domanda risarcitoria dell'attore, ma anche il potere di proporre nei confronti del terzo la domanda di risarcimento dei danni, e cio al fine evidente di conseguire, in un unico processo, la decisione su tutte le pretese connesse all'incidente. (V 2017'68, mass n 334061' 119'68, mass n 330961' 2457'64' 859'63' 2478'62' 2103'61).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)