Sez. 3, Sentenza n. 2017 del 18/06/1968 (Rv. 334061 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA - PROCURA RELATIVA AD UNA DETERMINATA CONTROVERSIA - CHIAMATA IN GARANZIA AD OPERA DEL DIFENSORE CON L'INTRODUZIONE DI DISTINTA CONTROVERSIA - IMPOSSIBILITA - LIMITI.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA - PROCURA RELATIVA AD UNA DETERMINATA CONTROVERSIA - CHIAMATA IN GARANZIA AD OPERA DEL DIFENSORE CON L'INTRODUZIONE DI DISTINTA CONTROVERSIA - IMPOSSIBILITA - LIMITI.*
Il difensore, munito di procura per una determinata controversia, non puo, in base ad essa, effettuare la chiamata in garanzia di un terzo, introducendo cosi nel processo una nuova e distinta controversia, che ecceda i limiti dell'originario rapporto litigioso salvo la prova che la parte, nel rilasciare al suo difensore la procura, abbia inteso autorizzarlo a rappresentarla anche nel giudizio da promuovere mediante la chiamata in garanzia.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)