Sez. 3, Sentenza n. 11136 del 10/05/2013 (Rv. 626711 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO | Controversie in materia di locazione - Giudizi introdotti dopo il 30 aprile 1995 - Ricorso in appello - Morte dell'appellato prima della proposizione del gravame - Nullità per incertezza assoluta od omissione dell'indicazione dell'appellato - Estensione della sanatoria ex art. 164, comma secondo e terzo, cod. proc. civ. al rito del lavoro - Ammissibilità.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO
Nelle controversie in materia di locazione per i giudizi introdotti dopo il 30 aprile 1995, la nullità del ricorso in appello per omissione od incertezza assoluta nell'indicazione dell'appellato, che si determini a causa della morte della parte originaria avvenuta prima della proposizione del gravame (ed in specie, già nel corso del giudizio di primo grado, ma non dichiarata dal procuratore costituito) è sanabile, con effetto "ex tunc", mediante l'esecuzione dell'ordine di rinnovo della notificazione del ricorso agli eredi dell'originaria controparte, entro il termine perentorio fissato dal giudice di appello, ovvero a seguito della costituzione nel giudizio di appello degli eredi del defunto appellato, operando la sanatoria di cui all'art. 164, comma secondo e terzo, cod. proc. civ., che è norma estensibile al rito del lavoro, nonché, con riferimento all'art. 414 cod. proc. civ., richiamato dall'art. 447 bis cod. proc. civ., alle controversie in materia di locazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 447 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)