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Sez. L, Sentenza n. 4557 del 25/02/2009 (Rv. 606741 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO | Nullità del ricorso per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o insufficiente indicazione degli elementi di fatto e diritto - Applicabilità dell'art. 164, quinto comma, cod. proc. civ. - Sussistenza - Mancata fissazione di un termine perentorio per la rinnovazione del ricorso o per l'integrazione della domanda - Assenza di tempestiva eccezione di nullità da parte del convenuto - Conseguenze - Sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606741-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO

Nel rito del lavoro la nullità del ricorso introduttivo, per mancata determinazione dell'oggetto della domanda ed insufficiente esposizione dei fatti e degli elementi di diritto addotti a sostegno della stessa (art. 414, nn. 3 e 4 cod. proc. civ.), è sanabile ex art. 164, comma quinto, cod. proc. civ., norma estensibile anche all'anzidetto rito. Ne consegue che, ove il giudice abbia omesso di fissare un termine perentorio per la rinnovazione del ricorso o per l'integrazione della domanda e il convenuto non abbia tempestivamente eccepito il vizio dell'atto ex art. 157 cod. proc. civ., deve ritenersi intervenuta la sanatoria della nullità del ricorso per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ.. (Nella specie, relativa ad una domanda di accertamento della qualifica superiore e di condanna della società datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive, la S.C., nel cassare la sentenza impugnata, ha rilevato che il giudice di appello aveva dichiarato, erroneamente, la nullità del ricorso introduttivo per indeterminatezza del "petitum" senza considerare che il giudice di primo grado, con l'accoglimento della pretesa, aveva già escluso la carenza degli elementi di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 414 cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 164 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 414 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 414 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)